[S.DOC] Costituzione francese 1791
COSTITUZIONE FRANCESE 1791
Autore:
Popolo Francese
Anno di pubblicazione: 3 settembre 1791
Anno di pubblicazione: 3 settembre 1791
Tipologia del documento: Costituzione
Destinatario: Luigi XVI
Preambolo: L’Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui princìpi ch’essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti. Non vi è né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun’altra superiorità, all’infuori di quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. Non vi è più né venalità, né eredità di alcun ufficio pubblico. Non vi è più, per nessuna parte della Nazione, né per nessun individuo, alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professionisti, arti e mestieri. La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro legame che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione.
Argomenti:
Preambolo: L’Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui princìpi ch’essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti. Non vi è né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun’altra superiorità, all’infuori di quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. Non vi è più né venalità, né eredità di alcun ufficio pubblico. Non vi è più, per nessuna parte della Nazione, né per nessun individuo, alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professionisti, arti e mestieri. La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro legame che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione.
Argomenti:
- Si divide in Titolo I (Disposizioni fondamentali garantite dai cittadini);
- Titolo II (Della divisione del Regno e dello Stato dei cittadini);
- Titolo III. Dei poteri pubblici, suddiviso ulteriormente in 5 capitoli:
- Capitolo I. Dell’Assemblea Nazionale legislativa
- Capitolo II. Della dignità regale, della reggenza e dei ministri
- Capitolo III. Dell’esercizio del potere legislativo
- Capitolo IV. Dell’esercizio del potere esecutivo
- Capitolo V. Del potere giudiziario
- Titolo IV. Della forza pubblica;
- Titolo V. Dei contributi pubblici;
- Titolo VI. Dei rapporti della nazione francese con le nazioni straniere;
- Titolo VII. Della revisione dei decreti costituzionali;
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